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Fisco
Tratto da Ratio Quotidiano del 17.07.2025
L’ordinanza n. 16904/2025 conferma che i finanziamenti non giustificati dei soci possono legittimare l’accertamento induttivo puro: assenza di delibera, versamenti in contanti e incongruenze reddituali sono elementi sintomatici di ricavi occulti. La prova contraria grava sulla società.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 24.06.2025, n. 16904, in tema di finanziamenti dei soci alle società, ha ribadito la legittimità dell’accertamento induttivo puro ex art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973, qualora ricorrano elementi indiziari sintomatici di inattendibilità contabile e possibile occultamento di utili.
La ratio dell’orientamento si fonda sulla presunzione secondo cui l’utile in nero conseguito dalla società possa essere stato distribuito ai soci e, successivamente, da questi reinserito nel patrimonio sociale sotto forma di finanziamento. In tali ipotesi, il Fisco è legittimato a recuperare a tassazione tali somme in qualità di ricavi non dichiarati.
In particolare, l’ordinanza in commento sottolinea che costituiscono circostanze indizianti e gravi, specifiche e concordanti:
– l’assenza di una delibera assembleare che legittimi formalmente il finanziamento;
– l’inadeguatezza della capacità reddituale e patrimoniale dei soci a giustificare l’esborso, specie in presenza di importi ingenti;
– le modalità di pagamento in contanti, che ostacolano la tracciabilità delle operazioni.
L’Agenzia delle Entrate, nella fattispecie esaminata, aveva accertato consistenti versamenti in contanti effettuati dai soci, di ammontare manifestamente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, senza che venisse fornita alcuna idonea giustificazione circa la provenienza delle somme. Da ciò era conseguito il disconoscimento delle scritture contabili e l’adozione del metodo induttivo puro, ritenuto proporzionato alla “pervasiva inattendibilità” della contabilità societaria.
La Cassazione ha quindi ribadito il principio secondo cui: “La legittimità di finanziamenti e, più in generale, di versamenti dei soci, opponibile all’Amministrazione Finanziaria, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili in tempi e modi coerenti con l’andamento finanziario del periodo. Ne consegue che, in difetto di giustificazioni da parte della società e/o dei soci, costituiscono elementi indiziari positivamente valutabili ai fini dell’accertamento anche induttivo: il difetto di delibera assembleare, l’inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a supportare gli oneri finanziari delle erogazioni e le modalità di corresponsione in contanti” (così anche Cass. n. 17322/2021).
Tale indirizzo si pone in linea di continuità con il precedente orientamento (tra cui Cass. 26.09.2023, n. 27366), che aveva già individuato nella mancanza della delibera assembleare un importante elemento sintomatico di evasione e aveva chiarito che l’onere della prova contraria incombe sulla società, la quale deve dimostrare non soltanto la natura e la causa del finanziamento, ma anche l’effettiva disponibilità da parte dei soci delle somme versate.
Va inoltre evidenziato come questa impostazione finisca, di fatto, per traslare sulla società (soggetto autonomo rispetto ai soci) un onere probatorio che sarebbe fisiologicamente riferibile alla sfera patrimoniale di questi ultimi, con evidenti riflessi sul piano delle garanzie difensive. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale effetto è giustificato dall’esigenza di contrastare fenomeni di sotto-dichiarazione degli utili e di successivo rientro in contabilità di risorse occulte.
In conclusione, l’ordinanza n. 16904/2025 conferma che, in presenza di apporti dei soci privi di adeguata giustificazione e delle prescritte formalità contabili, l’Amministrazione Finanziaria può legittimamente disconoscere le scritture contabili e procedere al recupero a tassazione dei corrispondenti ricavi in nero mediante accertamento induttivo puro, con un significativo aggravio dell’onere difensivo in capo al contribuente.
