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Tratto da Norme e Tributi de IlSole24Ore del 30.09.24
Patente a crediti al via. Con la pubblicazione – solo il 20 settembre – del decreto di attuazione (Dm 132/2024) e della circolare esplicativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro (4/2024), il ministero del Lavoro ha di fatto reso operativa la norma introdotta dal Dl 19/2024 che a partire da domani, 1° ottobre, imporrà il possesso della patente a crediti per tutti coloro che operano nei cantieri, ponendo le basi per una rivoluzione nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui efficacia dovrà comunque essere valutata dopo alcuni anni di effettivo funzionamento.
Sono tenuti a chiedere la patente a crediti all’Inl, in formato digitale e accedendo al portale dell’Inl attraverso Spid o Cie, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (articolo 89, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008).
Sono obbligati al possesso della patente i soggetti che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri e così via). Sono incluse, invece, le imprese non qualificabili come edili, ma che operano nei cantieri (impiantistica).
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della Ue diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla Ue, sono anch’essi tenuti al possesso della patente prevista dal nuovo articolo 27 del Dlgs 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione che attesti il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro della Ue, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente alla Ue, riconosciuto secondo la legge italiana.
In assenza di un documento equivalente o riconosciuto, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri dovranno richiedere la patente, come le imprese e i lavoratori autonomi italiani.
Sono invece escluse dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore alla III (si tratta di circa 24mila soggetti, si veda Il Sole 24 Ore del 12 agosto 2024).
Per il rilascio della patente sono necessari i seguenti requisiti:
– iscrizione alla camera di commercio;
– adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81/2008;
– possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità;
– possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti (il Dvr non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese senza lavoratori, ad esempio);
– possesso della certificazione di regolarità fiscale (articolo 17-bis, commi 5 e 6, del Dlgs 241/1997), nei casi previsti;
– avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti.
Dopo la presentazione della domanda, è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione di diniego. Il portale per presentare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo da domani, 1° ottobre.
Sin dal 23 settembre, giorno di pubblicazione della circolare 4/2024 dell’Inl, è possibile presentare, usando il modello allegato alla stessa circolare, una autocertificazione-dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti richiesti.
L’invio della autocertificazione andrà effettuato, tramite Pec, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
La trasmissione dell’autocertificazione inviata con Pec ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola a presentare la domanda per il rilascio della patente tramite il portale dell’Inl entro la stessa data.
Dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione: sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente.
I crediti necessari e le sanzioni
1
La dotazione iniziale
Si parte con 30 crediti
La dotazione iniziale di ciascuna impresa che richiede la patente è pari a 30 crediti, che possono poi essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti secondo i criteri indicati dall’articolo 5 del Dm 132/2024, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio (storicità dell’azienda), in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nella tabella allegata al Dm.
La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile dopo le integrazioni della piattaforma informatica dell’Inl. Per chi è in possesso dei requisiti al momento della domanda, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza retroattiva.
2
I crediti per lavorare
Serve un punteggio minimo di 15
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis al Dlgs 81/2008 (il Testo unico delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
3
I rischi per le imprese
Sanzione pari al 10% dei lavori
Se l’impresa o il lavoratore autonomo operano in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6mila euro, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.
4
I rischi per il committente
Sanzioni fino a 2.563 euro
Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione Soa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.
5
Il recupero dei crediti
Formazione e investimenti
Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a 15 crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero. Questo sarà subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, e dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati, nonché della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.