
Contattaci per richiedere informazioni.
Fisco
News del 12.12.2025
“VENDITA OGGETTI USATI”: quando il second hand diventa business
L’evoluzione del commercio digitale ha trasformato piattaforme come Vinted, Subito, eBay e gli altri marketplace di oggetti usati da semplici luoghi di scambio tra privati a veri e propri ambienti regolati da obblighi stringenti di trasparenza fiscale.
Dal 2023 i gestori delle piattaforme online sono tenuti a raccogliere e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei venditori che superano le soglie annuali di 30 operazioni o 2.000 euro di corrispettivi.
Oggi i gestori delle piattaforme assumono un ruolo attivo nel monitoraggio delle transazioni e nella comunicazione dei dati all’Amministrazione Finanziaria.
La comunicazione inviata dalla piattaforma non è un’iniziativa discrezionale, ma un adempimento obbligatorio previsto dal sistema di raccolta dati imposto dalla normativa europea.
La normativa distingue, infatti, tra cessione occasionale di beni personali, normalmente irrilevante ai fini reddituali, e vendita abituale, che configura un’attività commerciale con conseguente tassazione dei proventi e, nei casi più strutturati, obbligo di apertura della partita Iva.
La recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che il requisito dell’abitualità è desumibile dal numero delle operazioni, dalla continuità delle cessioni e dal valore economico complessivo dell’attività, ciò è sufficiente a superare il perimetro della vendita occasionale.
Il superamento delle soglie sopra indicate (30 vendite o 2.000 euro) non comporta in assoluto l’insorgenza di un obbligo fiscale, ma attiva l’obbligo di comunicazione dei dati da parte del marketplace all’Amministrazione Finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate procede quindi a incrociare tali informazioni con i flussi bancari, la periodicità degli incassi e la tipologia dei beni ceduti per verificare la natura sostanziale dell’attività.
È sufficiente la presenza di elementi di professionalità, quali acquisti destinati alla rivendita, volumi significativi, regolarità temporale delle cessioni, perché i proventi vengano riqualificati come reddito d’impresa, con conseguenti recuperi a tassazione, applicazione di sanzioni e interessi.
Vi sono inoltre rischi indiretti: l’omessa compilazione dei dati richiesti comporta la sospensione delle funzionalità della piattaforma, il blocco del saldo disponibile e la limitazione delle opzioni di spedizione.
Il legislatore europeo ha infatti previsto strumenti normativi che obbligano i gestori a vigilare sui venditori, pena la loro stessa responsabilità.
CONCLUSIONI:
Il messaggio è chiaro: la soglia delle 30 operazioni o dei 2.000 euro di importo, non rappresenta un limite fiscale, bensì un indicatore di attenzione.
Chi effettua cessioni saltuarie di beni personali non ha nulla da temere; chi invece realizza volumi più elevati deve valutare la natura economica della propria attività per verificare eventuali obblighi dichiarativi o l’opportunità di formalizzare l’attività stessa (apertura di una partita IVA).
La crescente integrazione tra second hand e compliance fiscale conferma una tendenza irreversibile: anche ciò che nasce come vendita privata o di riuso sostenibile rientra oggi in un ecosistema regolatorio strutturato, dove trasparenza, tracciabilità e coerenza dei comportamenti diventano elementi centrali del rapporto tra cittadino e Amministrazione.
