Dal 1.01.2024 vengono meno le attuali esenzioni e tutti i contribuenti forfetari sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico, come precisato dalla circolare 32/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate.
La fattura deve essere emessa utilizzando il codice “RF19” per l’indicazione del regime fiscale, mentre il codice da utilizzare in luogo dell’Iva è “N2.2” (altri casi delle operazioni non soggette).
Il tipo fattura potrà essere il TD01 (fattura) o TD06 (parcella).
Se l’operazione supera 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo che deve essere assolta telematicamente. Il termine per il versamento è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre (31.05.2024; 30.09.2024; 30.11.2024 e 28/29.02.2025); se l’importo dovuto per il 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30.09 e se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30.11.